Privacy

Introduzione

L’applicazione del Codice in Materia di Protezione dei Dati (D.Lgs n. 196 del 30/6/2003 in vigore dal 1° gennaio 2004 e succ. mod.) che ha abrogato la Legge 675/96, com’è noto, costituisce un obbligo che riguarda gli psicologi al pari di tutte le altre categorie professionali.

Tuttavia l’applicazione della normativa può comportare per lo psicologo alcuni problemi connessi in modo specifico all’ambito della propria attività, dato che alcuni degli adempimenti richiesti possono a prima vista sembrare difficilmente conciliabili con la specificità dell’ “oggetto” della psicologia e, in particolare, con la natura peculiare del rapporto che intercorre tra psicoterapeuta e paziente.

Si potrebbe osservare che il rispetto della riservatezza altrui è, per così dire, iscritto nel DNA degli psicologi, oltre che prescritto dal loro codice deontologico, e che non c’è bisogno di una legge per farlo osservare, oppure che può essere problematico inserire nella relazione professionale atti così formali come la firma di moduli o di consensi.

Tuttavia, l’ampio concetto di “riservatezza”, cui più volte il Diritto – penale e civile – fa riferimento, si declina poi in contesti specifici diversi e, nel nostro caso, interessa sia la privacy che il segreto professionale. I due istituti sono formalmente e sostanzialmente diversi, come qui di seguito illustrato:

La privacy riguarda…

la regolamentazione delle modalità di raccolta ed elaborazione dei dati personali e sensibili , quindi…

riguarda tutti i dati del cliente/paziente, anche quelli insignificanti dal punto di vista della segretezza

Il segreto professionale riguarda.…

l’obbligo, indicato ampiamente anche dal Codice Deontologico, di tutelare l’intimità della relazione professionale con il cliente, quindi….

riguarda fondamentalmente notizie “segrete”, ovvero le informazioni che verosimilmente il cliente/paziente vuole che non escano dal setting della relazione

Per comprendere la natura specifica della privacy e cosa esattamente la legge richiede – e perché – è necessario ricordare l’ambito d’applicazione della normativa.

Il presupposto è che sia necessario governare e disciplinare il trattamento dei dati personali per tutelare la libertà della persona nei confronti del potere informatico. Con l’avvento dei personal computer, infatti, le possibilità di archiviazione, elaborazione e trasferimento dei dati sono divenute pressoché illimitate, dato che attraverso l’associazione di diverse banche dati è possibile organizzare le diverse informazioni sino ad avere il controllo dell’intera identità personale, con tutti i rischi connessi a tale operazione, compresa la discriminazione.

E’ necessario dunque che vengano stabilite regole a tutela della riservatezza sia dei dati personali sia dei dati sensibili, ovvero di quelle informazioni particolari che attengono all’intimità della persona e che possono incidere sulla sua dignità e riservatezza.

In particolare è consentito agli psicologi, così come ad altri professionisti del settore sanitario, trattare questi dati senza richiedere l’autorizzazione al garante (ad eccezione dei pochi casi illustrati nel presente vademecum nella sezione relativa alla Notificazione al Garante ) a condizione che vengano osservate precise misure a tutela dell’anonimato e della privacy.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti si consiglia di consultare il sito dell’ Ordine degli Psicologi del Lazio